La logica legislativa in ogni settore è improntata sulla legittimità di tutto ciò che non è espressamente vietato.
Pertanto, se si sposasse la teoria che i corsi in modalità FAD non sono erogabili perché il decreto 81 non ne parla ,bisognerebbe concludere che non sono erogabili neanche quelli in aula, perché in effetti nel decreto non è citata nemmeno l’aula.
La legittimità, in mancanza di espressa previsione legislativa, è riconosciuta praticamente da tutti: intere categorie professionali giudicano totalmente equiparabili i corsi sulla sicurezza on-line o in aula, tra cui i geometri e i periti agrari, che riconoscono anche i crediti formativi per i corsi a distanza in maniera analoga a quelli in aula.
Inoltre, parlando con i diversi ispettori delle ASL, si è riscontrato che le sanzioni vengono applicate esclusivamente in base al dettaglio degli articoli del D.Lgs 81/08; pertanto, se non è presente nessuna specifica sulla modalità di erogazione della formazione, gli stessi ispettori non sanzioneranno né l’e-learning né la videoconferenza. Anzi, in mancanza di espressa previsione normativa, dovranno rifarsi per analogia alle metodologie usate per le altre situazioni già disciplinate, come ad esempio i corsi per RSPP.
Per gli ispettori, quindi è automatico associare la legittimità dell’ e-learning per l’RSPP ai corsi di aggiornamento sicurezza, e considerare quindi leciti sia gli uni che gli altri, e quindi non sanzionabili.